All'articolo 2 del Decreto Legislativo n° 169 del 21 Maggio 2004 viene dichiarato che: ai fini del presente
decreto si intendono per «integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune
dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di
altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi,
acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
predosate.
alimentare» o: «supplemento alimentare» sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare».
Le direttive relative agli integratori alimentari sono riportate nel decreto legislativo del 1992,
applicazione delle direttive 89/395-396/CEE; a tale decreto sono state apportate successive modifiche con
relative circolari. In particolare, le norme riguardanti l'etichettatura degli integratori sono definite
nell'articolo 6. Secondo norme di legge l'etichetta deve arrecare la nomenclatura "integratore alimentare" o
suoi sinonimi, elencati nell'art.2. In etichetta non devono essere attribuite al prodotto proprietà
terapeutiche e/o curative, non deve essercene neppure riferimento.
È assolutamente vietato affermare che una dieta equilibrata e variata non è in grado di garantire in
quantità sufficienti le sostanze nutrizionali.
L'etichetta deve obbligatoriamente riportare: il nome delle varie sostanze che compongono l'integratore; la
dose giornaliera raccomandata; avvertenze riguardanti un uso non eccessivo; indicazioni riferite al prodotto
non come un sostitutivo della dieta; tenere fuori dalla portata dei bambini; effetti fisiologici e nutritivi
attribuiti all'integratore.
Devono essere indicate quali-quantitativamente (quantità riferite alla dose giornaliera raccomandata) le
sostanze, nutritive o con effetto nutritivo,contenute; le unità di misura sono delineate nell'allegato I.
L'art. 10 delta D.L n.169 del 2004 regolamenta l'immissione in commercio di un integratore alimentare. La
norma indica che prima della commercializzazione l'impresa produttrice deve informare, mediante notifica, il
Ministero della Sanità, indicando il modello del prodotto e la relativa etichettatura.
Per prodotti provenienti da paesi terzi la commercializzazione è consentita 90 giorni dopo il ricevimento
della notifica da parte del Ministero e in assenza di obiezioni di quest'ultimo.
Il Ministero della Sanità, se lo ritiene opportuno, può richiedere ulteriori informazioni o dati necessari
per una adeguata valutazione. Il Ministero della Sanità, può prescrivere modifiche e avvertenze da riportare
in etichetta. Qualora il Ministero ritenga che i prodotti in discussione rappresentino un pericolo per la
salute pubblica ne vieta la messa in commercio.
Il Ministero deve poi riferire le decisioni prese con le relative motivazioni alla Commissione Europea. Gli
integratori approvati vengono inseriti in un registro, che il Ministero della salute pubblica ed aggiorna
periodicamente.
Una commissione consultiva per i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare ha approvato nel 2005
una documentazione relativa agli integratori alimentari con ingredienti erboristici.
Per la commercializzazione si seguono le norme delineate nell'art.10 del D.L. 169 del 2004, inviando una
notifica al Ministero della Sanità con i dati relativi all'integratore. Secondo una direttiva della CE
86-2002 il produttore è tenuto ad utilizzare ingredienti "erboristici" di cui si abbia prova di un uso
"significativo", supportata eventualmente da elementi bibliografici riferiti alla sostanza vegetale e/o
preparato vegetale contenuto.
Qualora tale ingrediente non sia di uso tradizionale, deve essere annoverato come "novel food" e comunque
dev'esserne riconosciuta la qualità, anche in termini di purezza dell'ingrediente, e la sicurezza d'uso.
La documentazione informativa per il Ministero della Sanità prevede: una definizione dettagliata degli
ingredienti erboristici, una documentazione sul prodotto finito e i criteri di purezza.
Le direttive riguardanti la produzione e il confezionamento di un integratore alimentare sono riportate
nell'art.9 del D.L 169 del 2004. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere
effettuata in stabilimenti autorizzati e ritenuti idonei dal Ministero della Sanità.
Il D.L fornisce: precisazioni sulle tipologie produttive autorizzate, specificando gli stabilimenti
risultati idonei, i requisiti tecnici e i criteri generali necessari per l'abilitazione alla produzione e al
confezionamento.
Sono in vigore,inoltre, procedure semplificate per ottenere il rilascio di idoneità definitiva per la
aziende in possesso di certificazioni provvisorie.
Le norme a riguardo sono specificate nell'art.7 del D.L 169 del 2004. La propaganda pubblicitaria di
integratori consigliati per la riduzione del peso, non può fare alcun riferimento ai tempi o alla quantità
di perdita di peso conseguenti al loro impiego; piuttosto deve richiamare la necessità di seguire una dieta
ipocalorica e attività sportiva adeguata, evitando la sedentarietà. Il messaggio pubblicitario deve
esplicitare un'accurata lettura delle avvertenze, se queste sono previste.
La pubblicità dei prodotti contenenti ingredienti naturali non deve escludere, che possano esservi effetti
collaterali indesiderati. In etichetta o nel messaggio promozionale non bisogna far riferimento alle
procedure di notifica.
Per ulteriori informazioni, consultare le direttive del Ministero della Salute, direttamente dalla pagina dedicata (Direttiva del Ministero della Salute)
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